Art. 6.
Norme comuni
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica
l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la
misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito
personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche
e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si
applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di
cui alla presente legge e' estesa la possibilita' di chiedere il
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Note all'art. 6:
- Il quarto comma dell'art. 79 del D.P.R. n. 382/1980
(per il titolo si veda la nota all'art. 3) prevede che: "Le
borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a
trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 476/1984 (Norme in
materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
universita') e' il seguente:
"Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio
corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio
1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a
statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle
stesse della materia concernente l'assistenza scolastica
nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto
speciale dalle province autonome di Trento e Bolzano allo
stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n.
835".
- Il testo dell'art. 2 della predetta legge n. 476/1984
e' il seguente:
"Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza".