Art. 6. 
                             Norme comuni 
  1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei borsisti. 
  2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
  3. Alle borse di studio di  cui  alla  presente  legge  si  applica
l'articolo  79,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentito il Consiglio universitario  nazionale,  sono  determinati  la
misura minima delle borse nonche' i limiti e la  natura  del  reddito
personale complessivo per poterne usufruire. 
  5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita'  didattiche
e sono tenuti ad assolvere  gli  impegni  stabiliti  nel  decreto  di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. 
  6. Per  le  borse  di  studio  previste  dalla  presente  legge  si
applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali  di  cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
  7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse  di  studio  di
cui alla presente legge e' estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il
collocamento in congedo straordinario  per  motivi  di  studio  senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di  dottorato  di  ricerca
dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.  476.  Il  periodo  di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  quarto  comma dell'art. 79 del D.P.R. n. 382/1980
          (per il titolo si veda la nota all'art. 3) prevede che: "Le
          borse  di  studio  comunque  utilizzate  non  danno luogo a
          trattamenti previdenziali ne'  a  valutazioni  ai  fini  di
          carriere  giuridiche  ed  economiche,  ne' a riconoscimenti
          automatici ai fini previdenziali".
             - Il testo dell'art. 4 della legge n. 476/1984 (Norme in
          materia di borse di studio e  dottorato  di  ricerca  nelle
          universita') e' il seguente:
             "Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
          da quella sul reddito delle persone  fisiche  le  borse  di
          studio di cui all'art.  75 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, e gli assegni di studio
          corrisposti  dallo  Stato  ai sensi della legge 14 febbraio
          1963, n. 80, e successive modificazioni,  dalle  regioni  a
          statuto  ordinario,  in  dipendenza  del trasferimento alle
          stesse della materia  concernente  l'assistenza  scolastica
          nell'ambito  universitario, nonche' dalle regioni a statuto
          speciale dalle province autonome di Trento e  Bolzano  allo
          stesso titolo.
             E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
          sostituito  dall'art.  4  della  legge  3 novembre 1982, n.
          835".
             -  Il testo dell'art. 2 della predetta legge n. 476/1984
          e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
          dottorato di ricerca e'  collocato  a  domanda  in  congedo
          straordinario  per  motivi  di  studio senza assegni per il
          periodo di durata del corso ed usufruisce  della  borsa  di
          studio ove ricorrano le condizioni richieste.
             Il  periodo  di  congedo  straordinario e' utile ai fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza".