La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Frode in competizioni sportive
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata
dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e
dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la
promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello
svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente
esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.