Art. 2.
Non influenza del procedimento penale
1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non
influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del
procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di
procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui
all'articolo 114 dello stesso codice.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso da
quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno
grave".
- Il testo dell'art. 114 del suddetto codice e' il
seguente:
"Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice,
qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110
e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o
nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati
nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato
quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
dell'art. 112".