Art. 3.
Obbligo del rapporto
1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli
organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i
corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui
all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.