Art. 5.
Pene accessorie
1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il
divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni
agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono
giuochi d'azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue
inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma
dell'articolo 32- bis del codice penale, limitatamente agli uffici
direttivi delle societa' sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
Nota all'art. 5:
Il testo del comma 1 dell'art. 32- bis del codice di
procedura penale e' il seguente: "L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
priva il condannato della capacita' di esercitare, durante
l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell'imprenditore".