Art. 6.
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche
1. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre ordinare il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che
siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso
parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano
incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno.