Art. 7.
Turbativa di competizioni agonistiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i
proventi sono devoluti allo Stato.