Art. 9.
Abrogazione di norme e disposizioni finali
1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di
beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 9:
- La legge n. 315/1942 reca: "Provvedimenti per la
ippicoltura". Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: "Disciplina
delle attivita' di giuoco". La legge n. 528/1982 reca:
"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale
del lotto". Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate
comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle
ipotesi di valutazione di norme connesse all'organizzazione
e all'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi
pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E.,
allo Stato o a societa' debitamente autorizzate
all'esercizio di scommesse, munite di licenza.
Nota all'art. 9, comma 2:
Il R.D.L. n. 1933/1938 reca: "Riforma delle leggi sul
lotto pubblico".