Art. 2.
  1.  Il  Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti
delle  opere  necessarie. In particolare, l'approvazione da parte del
Commissario  delegato  sostituisce  ad  ogni  effetto, visti, pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e
comunali,   e  costituisce,  ove  occorra,  variante  agli  strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per
la  messa  in  sicurezza,  all'imposizione  dell'area  di  rispetto e
costituisce  atto dichiarativo della pubblica utilita' delle opere, e
di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
  2.  Il  Commissario  delegato,  per l'espletamento delle indagini e
delle  ricerche  preordinate  all'attivita'  di  progettazione  degli
interventi  di  cui  al  comma 1,  dispone, ove necessario, l'accesso
urgente  alle  aree  interessate  in deroga all'art. 93, comma 9, del
decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  successive modifiche ed
integrazioni;  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il
Commissario  delegato  emette  il  decreto di occupazione provvedendo
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione
in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
  3.  Per  la  valutazione d'impatto ambientale le procedure previste
dalla  normativa  vigente  sono  svolte in termini di somma urgenza e
comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato
entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
  4.   Per   la   realizzazione  delle  opere  inerenti  alla  tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita'  di  cui alla presente ordinanza il Commissario delegato,
anche  in deroga agli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  puo'  indire
conferenze  dei  servizi  entro  sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato  di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque
legittimata   a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede  di
conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine   dell'assenso.   In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge
11 febbraio  2005,  n. 15, all'assenso del Ministero competente o del
Presidente  della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato
espresso    dall'amministrazione   statale   o   dall'amministrazione
regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
  5.  I  pareri,  visti  e nulla-osta relativi agli interventi che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di  cui  al  comma 4,  in  deroga  all'art.  16, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  sono resi dalle amministrazioni competenti
entro  sette  giorni  dalla  richiesta  e,  decorso  tale termine, si
intendono favorevoli.