Art. 2. 1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere necessarie. In particolare, l'approvazione da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, all'imposizione dell'area di rispetto e costituisce atto dichiarativo della pubblica utilita' delle opere, e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori. 2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione degli interventi di cui al comma 1, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Commissario delegato emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 3. Per la valutazione d'impatto ambientale le procedure previste dalla normativa vigente sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato. 4. Per la realizzazione delle opere inerenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' indire conferenze dei servizi entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o del Presidente della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.