Art. 3. 1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, ivi comprese le esigenze dei soggetti attuatori, si avvale di un'apposita struttura composta complessivamente da non piu' di venti unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali. Tale personale ove necessario puo' essere anche posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per assicurare il necessario raccordo con il Dipartimento della protezione civile il capo del Dipartimento e' autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla suddetta struttura. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento. 3. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' occorrenti per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da sei membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, due dal Ministro della salute, due dal Presidente della giunta regionale della Calabria. Il Presidente del Comitato e' scelto tra i membri designati dal Ministro della salute. 4. Ai soggetti di cui ai commi 3 ed 8 del presente articolo, spettano compensi determinati con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente. 5. La regione Calabria assicura il supporto logistico della struttura commissariale ed ai comitati di cui ai commi 3 e 8. 6. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale e dai componenti degli organi previsti dalla presente ordinanza, previa presentazione di apposita documentazione di spesa. 7. Ai soggetti attuatori e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento economico mensile corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria. 8. Al fine di garantire un'efficace supervisione delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti, di cui due designati tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza nominati dal Ministero della salute, e tre designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della giunta regionale della Calabria. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 4.