Art. 3.
  1.  Il  Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui
alla  presente  ordinanza,  ivi  comprese  le  esigenze  dei soggetti
attuatori,    si    avvale    di   un'apposita   struttura   composta
complessivamente  da non piu' di venti unita' di personale, anche con
qualifica dirigenziale od equiparata, appartenenti ad amministrazioni
statali  ed  enti  pubblici  territoriali  e  non  territoriali. Tale
personale  ove  necessario  puo'  essere  anche posto in posizione di
comando  o  di  distacco, previo assenso degli interessati, in deroga
alla   vigente   normativa   generale   in   materia   di  mobilita'.
L'assegnazione  di  tale  personale  avviene nel rispetto dei termini
perentori  previsti  dall'art.  17,  comma 14,  della legge 15 maggio
1997,   n.   127.  Per  assicurare  il  necessario  raccordo  con  il
Dipartimento  della  protezione  civile  il  capo del Dipartimento e'
autorizzato  a  conferire  un  incarico  di  funzione dirigenziale di
livello  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 4,  in  deroga ai limiti percentuali ivi
previsti, da destinare alla suddetta struttura.
  2.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  corrispondere al
personale  di  cui  al  comma 1  compensi  per  prestazioni di lavoro
straordinario  nel  limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla
base   degli  importi  spettanti  in  relazione  alle  qualifiche  di
appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si
tratti  di  personale  con  qualifica  dirigenziale ed equiparata, un
compenso  non  superiore  al  30%  dell'indennita' di retribuzione di
posizione in godimento.
  3.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il
necessario   supporto   tecnico  alle  attivita'  occorrenti  per  il
superamento  dell'emergenza,  il Commissario delegato si avvale di un
Comitato  tecnico-scientifico,  nominato  con  apposito provvedimento
commissariale, composto da sei membri, scelti tra dipendenti pubblici
ed  esperti  anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due
designati  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  protezione  civile,  due  dal  Ministro  della salute, due dal
Presidente  della  giunta regionale della Calabria. Il Presidente del
Comitato e' scelto tra i membri designati dal Ministro della salute.
  4.  Ai  soggetti  di  cui  ai  commi 3  ed 8 del presente articolo,
spettano  compensi  determinati  con  provvedimento  del  Commissario
delegato,  d'intesa  con  il  Dipartimento della protezione civile, e
corrisposti  in  deroga  al regime giuridico della onnicomprensivita'
della  retribuzione  di  cui  all'art.  24 del decreto legislativo n.
165/2001,   e  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente.
  5.  La  regione  Calabria  assicura  il  supporto  logistico  della
struttura commissariale ed ai comitati di cui ai commi 3 e 8.
  6.  Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le
spese   di   missione   sostenute   dal   personale  della  struttura
commissariale  e  dai componenti degli organi previsti dalla presente
ordinanza, previa presentazione di apposita documentazione di spesa.
  7.  Ai  soggetti  attuatori  e'  corrisposta una indennita' mensile
onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di
entita'   pari   al  trattamento  economico  mensile  corrisposto  ai
dirigenti di prima fascia della regione Calabria.
  8. Al fine di garantire un'efficace supervisione delle attivita' da
porre  in  essere  ai sensi della presente ordinanza, e' istituito un
Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del capo del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, composto da cinque componenti, di cui due designati tra
persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa
moralita'  ed indipendenza nominati dal Ministero della salute, e tre
designati  dal  Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri d'intesa con il Presidente della giunta
regionale della Calabria.
  9.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie stanziate dall'art. 4.