Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie individuate dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Calabria, con le risorse finanziarie residue assegnate alla medesima regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, con le somme disponibili e non ancora utilizzate rivenienti dalla legge regionale n. 7 del 2006, anche in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita, che provvede al trasferimento ai soggetti attuatori in relazione alle attivita' agli stessi attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.