Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. 2. Per garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le relazioni trimestrali del Commissario delegato e di suggerire le iniziative utili per il tempestivo conseguimento degli obiettivi definiti nel programma di cui all'art. 1, comma 2. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.