Art. 6.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta
giorni  dalla  data  di approvazione del programma di cui all'art. 1,
comma 2,  i  cronoprogrammi  delle  attivita'  da  porre  in  essere,
articolati  in  relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati
per   trimestri   successivi  e  con  l'indicazione  della  copertura
finanziaria.
  2.  Per  garantire  il monitoraggio sullo stato di attuazione degli
interventi,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito di esaminare e valutare le
relazioni  trimestrali  del  Commissario  delegato  e di suggerire le
iniziative  utili  per  il  tempestivo  conseguimento degli obiettivi
definiti nel programma di cui all'art. 1, comma 2.
  3.  La  composizione  e  l'organizzazione  del  Comitato  di cui al
comma 2,  sono  stabilite  dal capo del Dipartimento della protezione
civile,   utilizzando   anche   personale   in   servizio  presso  il
Dipartimento stesso.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  e  dall'art. 3,
comma 1,  ultimo  periodo,  sono  posti  a  carico  del  Fondo per la
protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.