Art. 2.
  L'organismo   di   controllo   «Certiquality  srl»,  nell'esercizio
dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare
l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento
(CEE)  n.  2092/91  del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal
decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.