Art. 2. L'organismo di controllo «Certiquality srl», nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.