Art. 2. Nuovi stipendi 1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ----> Vedere tabella alle pagg. 13-14-15 <---- 2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella: ----> Vedere tabella alle pagg. 15-16-17 <---- 3. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1. 4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'art. 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005.