Art. 2.
                           Nuovi stipendi
    1.  Dal  1° gennaio  2006, gli stipendi annui lordi del personale
non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  come  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro dell'interno del
7 luglio  2006  in  applicazione  del  decreto legislativo 13 ottobre
2005,  n.  217  e  del  CCNL del 7 dicembre 2005, relativo al biennio
economico  2004-2005,  sono incrementati delle misure mensili lorde e
rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

          ---->  Vedere tabella alle pagg. 13-14-15   <----

      2.   Dal  1° agosto  2007,  gli  stipendi  annui  lordi  e  gli
incrementi  mensili  del  personale non direttivo e non dirigente del
Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco,   come  stabiliti  al
comma precedente,  sono rideterminati nei valori di cui alla seguente
tabella:

          ---->  Vedere tabella alle pagg. 15-16-17   <----

      3.  I  valori  stipendiali  di  cui  al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
      4.  Gli  stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per
la   quota   parte   relativa   all'indennita'  integrativa  speciale
conglobata  dal  1° gennaio  2003  nella voce stipendio tabellare non
modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto
del  trattamento  pensionistico  anche  con  riferimento  all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      5.   Gli   importi  stabiliti  dai  commi precedenti  assorbono
l'indennita'  prevista  in  caso di vacanza contrattuale dall'art. 2,
comma 4,  del  CCNL  7 dicembre  2005,  relativo al biennio economico
2004-2005.