Art. 3.
                      Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli  effetti  delle  indennita'  di  buonuscita  e di licenziamento,
nonche'   di   quella  prevista  dall'art.  2122  codice  civile,  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
    3.    La    corresponsione    dei   nuovi   stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  in  materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.
    4.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2
hanno  effetto  sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.