Art. 4.
                        Indennita' di rischio
    1.   A   decorrere  dal  1° settembre  2007,  le  misure  vigenti
dell'indennita'   di  rischio  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che espleta
funzioni  tecnico-operative,  come stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno   del   7 luglio   2006   in  applicazione  del  decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006,
relativo   al   biennio  economico  2004-2005,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 18   <----

      2.   Le   misure   mensili  di  cui  al  comma precedente  sono
corrisposte per tredici mensilita'.