Art. 4. Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: ----> Vedere tabella a pag. 18 <---- 2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilita'.