Art. 7.
                    Proroga di efficacia di norme
    1.   Al  personale  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  continua  ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto
compatibile  con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.