Art. 3.
  1.  I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni,
anche  in  forma  associata,  un piano delle misure necessarie per la
raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi
trenta.  In  caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un
commissario  ad  acta,  che  provvede  entro  centoventi giorni dalla
presente ordinanza.