Art. 3. 1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni dalla presente ordinanza.