IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolare
l'art.  1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli  animali  d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di
essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 febbraio  2003,  che  ratifica  l'accordo  6 febbraio  2003 tra il
Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  in  materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  salute  12 dicembre 2006
concernente  «Tutela  dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione di
cani» e successive modifiche;
  Considerato  che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004,
n.  189,  alla luce della moderna letteratura scientifica in materia,
l'uso  di  strumenti  che  determinano scosse o impulsi elettrici sui
cani  puo'  provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di
aggressivita' da parte degli animali stessi;
  Considerato  che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre
2006  concernente  «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa
dell'emanazione di una disciplina organica in materia;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  disposizioni
cautelari  a  tutela  della  salute  pubblica,  anche  a  seguito del
verificarsi  di  episodi di aggressione alle persone da parte di cani
nel corso del 2007;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
    b) l'addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di maggiore
aggressivita'   di  cani  appartenenti  a  incroci  o  razze  di  cui
all'elenco allegato;
    c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
    d) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    e) gli  interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di
un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
      i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti
alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve
essere  eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di
vita;
      ii) il taglio delle orecchie;
      iii) la recisione delle corde vocali.
  2.  Il  divieto  di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.