Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.