Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.