Art. 4. 1. Salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e' vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressivita' che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumita' pubblica.