Art. 4.
  1.  Salvo  quanto  disposto  dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e'
vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici
sui  cani,  in  quanto  procura  ansia,  paura  e  sofferenza tali da
produrre,   tra   gli   effetti  collaterali  rilevati,  reazioni  di
aggressivita'   che  possono  tradursi  in  attacchi  ingiustificati,
morsicature  ed  aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumita'
pubblica.