Art. 5. 1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica. 3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce: a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature. 4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1 del presente articolo: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'. 5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso. 6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.