Art. 6.
  1.  Salvo  che  il fatto non costituisca reato, le violazioni delle
disposizioni   della   presente   ordinanza   sono  sanzionate  dalle
Amministrazioni  competenti,  secondo  i  parametri  territoriali  in
vigore.
  2.  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte dei conti per la
registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed ha efficacia per un
anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.
    Roma, 14 gennaio 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 51