Art. 6. 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore. 2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dalla predetta pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 51