Art. 2. Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attivita' di vigilanza 1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento e' istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attivita', individuando le priorita' a livello territoriale. 2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attivita' di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati. 3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco. 4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attivita' svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale. 5. Alle attivita' disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.