Art. 2.
           Pianificazione e monitoraggio del coordinamento
                    delle attivita' di vigilanza
  1.  In  attuazione  degli  indirizzi  resi a livello nazionale, nel
rispetto  delle  indicazioni  del  comitato di cui all'art. 1 e degli
impegni   di   spesa   assunti  a  livello  nazionale  dalle  singole
amministrazioni,  presso  ogni Comitato regionale di coordinamento e'
istituito  un  ufficio  operativo  composto  da  rappresentanti degli
organi  di  vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive
attivita', individuando le priorita' a livello territoriale.
  2.  L'ufficio  operativo  di  cui  al comma 1 provvede a definire i
piani   operativi  di  vigilanza  nei  quali  sono  individuati:  gli
obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i
tempi,  i  mezzi  e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente
disponibili  da  parte  dei  vari  soggetti  pubblici interessati. In
specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di
migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono
essere  previste  particolari  attivita' di coordinamento tecnico che
prevedano   la   costituzione   di   nuclei  operativi  integrati  di
prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.
  3.  I  piani  operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi
provinciali  composti  da:  Servizi  di  prevenzione  e sicurezza nei
luoghi  di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL,
ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.
  4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le
attivita'   svolte   dalle   sezioni  permanenti  per  verificare  il
raggiungimento  degli  obiettivi,  dando  comunicazione  annuale  dei
risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro
e della previdenza sociale.
  5.  Alle  attivita'  disposte  dal  presente  articolo si  provvede
nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla legislazione vigente.