IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha esteso la tutela pensionistica ai liberi professionisti privi di Casse, iscritti in appositi albi o elenchi, anche mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che impone agli enti individuati dal medesimo decreto, la redazione di un bilancio tecnico con periodicita' almeno triennale e prevede che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che dispone, a carico degli enti previsti dal medesimo decreto, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; Visto il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che la stabilita' delle gestioni previdenziali degli enti di cui ai citati decreti legislativi debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono riferite agli importi delle cinque annualita' di pensione in essere per l'anno 1994; Considerate le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; Sentite le associazioni e fondazioni interessate; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilita' delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).