Art. 2.
                          Bilancio tecnico
  1.  Il  bilancio  tecnico  degli  enti  di  cui all'art. 1 contiene
informazioni  sulla  normativa  di  riferimento  vigente alla data di
elaborazione,   sul   sistema   finanziario  di  gestione,  sui  dati
demografici,  economici  e finanziari, sulle basi tecniche adottate e
sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 1, comma 763 della
citata  legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della
stabilita' di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di
trenta  anni,  e' opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una
migliore  cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine,
proiezioni  dei  dati  su  un  periodo di cinquanta anni in base alla
normativa  vigente  alla  data  dell'elaborazione.  La  scelta  delle
ipotesi  demografiche,  macroeconomiche  e  finanziarie  deve  essere
effettuata  nel  rispetto  delle indicazioni contenute nel successivo
art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilita' e nel rispetto
dei  criteri  di  massima  prudenzialita',  qualora  l'ente  presenti
elementi  di  specificita'  che  rendono  l'adozione  di talune delle
ipotesi  di  cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale,
il  bilancio tecnico puo' sviluppare proiezioni basate su indicazioni
differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo
del  bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione
di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e
produce altresi', in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi
di cui al medesimo art. 3.
  3.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del
decreto  legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve
essere   redatto   anche  in  occasione  dell'adozione  di  modifiche
statutarie   o   regolamentari   che  abbiano  conseguenze  rilevanti
sull'evoluzione  della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In
tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione
illustrativa   relativa   agli  effetti  finanziari  delle  modifiche
adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle
variabili  contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo
BTS,  allegati al presente decreto, nonche' sui tassi di sostituzione
di  cui  al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo
art. 5.