Art. 2. Bilancio tecnico 1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all'art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilita' di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, e' opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilita' e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialita', qualora l'ente presenti elementi di specificita' che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico puo' sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresi', in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonche' sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.