Art. 3. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie 1. Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti devono assumere per l'elaborazione della proiezione di cui al precedente art. 2, risultano cosi' specificate: a) gli andamenti della numerosita' dei contribuenti e del reddito medio imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono in linea, rispettivamente, con il tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva e con quello della produttivita' media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2; b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo e' stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione; c) le probabilita' di morte, stimate sulla collettivita' degli assicurati iscritti all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita. Tale aumento deve essere valutato secondo criteri di prudenzialita' sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve risultare non inferiore a quanto ipotizzato nelle piu' recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat; d) il tasso di redditivita' del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, e' determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attivita' dell'ente, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonche' delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o gia' in fase di attuazione. Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili ne' delle plusvalenze non realizzate. Il tasso di redditivita' del patrimonio non puo' superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2. 2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttivita' per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti. 3. Le ipotesi relative alle variabili diverse da quelle indicate nei commi precedenti sono definite dagli Enti secondo criteri di prudenzialita' ed in coerenza con le indicazioni formulate nel presente articolo.