Art. 3.
           Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie
  1.  Le  ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti
devono  assumere  per  l'elaborazione  della  proiezione  di  cui  al
precedente art. 2, risultano cosi' specificate:
    a) gli andamenti della numerosita' dei contribuenti e del reddito
medio  imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo
evolvono   in  linea,  rispettivamente,  con  il  tasso  di  sviluppo
dell'occupazione  complessiva  e con quello della produttivita' media
del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;
    b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il
reddito   professionale  imponibile  ai  fini  dell'applicazione  del
contributo  soggettivo  e'  stimato  come  media dei valori osservati
nell'ultimo  quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di
previsione;
    c) le  probabilita'  di  morte, stimate sulla collettivita' degli
assicurati  iscritti  all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in
funzione  dell'aumento  atteso  della  speranza di vita. Tale aumento
deve  essere  valutato  secondo  criteri di prudenzialita' sulla base
delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso,
deve  risultare  non inferiore a quanto ipotizzato nelle piu' recenti
previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;
    d) il  tasso di redditivita' del patrimonio, al netto degli oneri
gestionali e fiscali, e' determinato in base a criteri prudenziali ed
in   funzione   del   rendimento  medio  delle  attivita'  dell'ente,
realizzato   nell'ultimo   quinquennio,   nonche'  delle  ragionevoli
aspettative  connesse  all'ultimo piano di investimento programmato o
gia'  in  fase  di  attuazione.  Nel calcolo del rendimento netto del
patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili ne'
delle  plusvalenze  non  realizzate.  Il  tasso  di  redditivita' del
patrimonio  non  puo'  superare  il tasso d'interesse adottato per la
proiezione  del  debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al
comma 2.
  2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva
e  della  produttivita'  per occupato previste a livello nazionale di
cui  al  comma 1,  lettera a)  ed  il  tasso  di  interesse di cui al
comma 1,  lettera d)  sono  annualmente  verificati dal Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate
ai  fini  delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero
sistema   pensionistico   pubblico,   e   successivamente   messi   a
disposizione degli Enti.
  3.  Le  ipotesi  relative alle variabili diverse da quelle indicate
nei  commi precedenti  sono  definite  dagli  Enti secondo criteri di
prudenzialita'  ed  in  coerenza  con  le  indicazioni  formulate nel
presente articolo.