Art. 5. Indicatori 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualita' delle pensioni correnti. La congruita' del patrimonio netto per la copertura della riserva legale e' verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro e' riferito alle prestazioni obbligatorie correnti. 2. Al fine di verificare la congruita' dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto e' calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.