Art. 5.
                             Indicatori
  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  gli  Enti  gestiti  con  il  sistema  a
ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale,
sviluppata  per  ogni  anno di proiezione, calcolata in riferimento a
cinque   annualita'   delle  pensioni  correnti.  La  congruita'  del
patrimonio  netto per la copertura della riserva legale e' verificata
in  relazione  all'apposito  indicatore dato dal rapporto tra riserva
legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di
natura   non   pensionistica   ovvero   che   erogano  esclusivamente
prestazioni  in  capitale,  il parametro e' riferito alle prestazioni
obbligatorie correnti.
  2.  Al  fine di verificare la congruita' dell'aliquota contributiva
vigente,  la  differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e
le  entrate  per  contribuzioni  previdenziali va rapportata al monte
reddituale  imponibile.  Per le gestioni degli enti di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto e' calcolato
in valore attuale medio, per l'intero periodo.