Art. 6. Rappresentazione dei risultati 1. Gli enti redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto analitico recato dal modulo BTA allegato al presente decreto, sviluppato anno per anno, per l'intero periodo di simulazione. 2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, redigono anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato al presente decreto, contenente le attivita' e le passivita' riportate all'anno di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione delle poste e' adeguato al tasso di redditivita' del patrimonio. 3. I prospetti di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile. 4. Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati. 5. Per gli Enti per i quali si applichi il calcolo delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le proiezioni devono tenere conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale. 6. Il bilancio tecnico attuariale e' trasmesso in originale, o per copia conforme, corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente, insieme a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti alla data di elaborazione.