Art. 6.
                   Rappresentazione dei risultati
  1.  Gli  enti  redigono, per ogni singola gestione amministrata, il
prospetto  analitico  recato  dal  modulo  BTA  allegato  al presente
decreto,   sviluppato   anno   per  anno,  per  l'intero  periodo  di
simulazione.
  2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
redigono  anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato
al   presente  decreto,  contenente  le  attivita'  e  le  passivita'
riportate  all'anno  di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per
l'attualizzazione  delle  poste  e' adeguato al tasso di redditivita'
del patrimonio.
  3.  I  prospetti  di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo
quale  base  contabile  i  risultati  dell'ultimo bilancio consuntivo
disponibile.
  4.  Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze
del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie
fornendo   chiarimenti   sui   motivi   degli  eventuali  scostamenti
registrati.
  5.  Per  gli  Enti  per  i  quali  si  applichi  il  calcolo  delle
prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge
8 agosto   1995,   n.   335,   le   proiezioni  devono  tenere  conto
dell'aggiornamento  periodico  dei  coefficienti  di  trasformazione,
uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.
  6.  Il bilancio tecnico attuariale e' trasmesso in originale, o per
copia  conforme,  corredato dalla delibera di recepimento dell'organo
competente,  insieme  a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti
alla data di elaborazione.