Art. 7. Riequilibrio della gestione 1. Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.