Art. 7.
                     Riequilibrio della gestione
  1.  Qualora  gli  enti  non garantiscano il riequilibrio gestionale
mediante  l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
alla  approvazione  dei  Ministeri  vigilanti,  gli stessi Dicasteri,
sentito  il  Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente
interessato,  adottano  le  misure  previste all'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.