Art. 10.
Utilizzazione del personale
1. In relazione a quanto previsto all'art. 3, il dirigente
scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle
attivita' aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero
costituiscono attivita' aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in
cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni,
sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali
interventi non costituiscono attivita' aggiuntiva qualora siano
effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al decreto
ministeriale n. 47/06.
3. Nelle attivita' di sostegno e recupero sono impiegati in primo
luogo docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a
docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti
«profit», individuati secondi criteri di qualita' deliberati dal
collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.
4. Le modalita' di utilizzazione del personale docente e non
docente da impiegare nelle attivita' di sostegno e di recupero sono
definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono
retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla
vigente disciplina contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalita' di intervento adottate
dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio
i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative
suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.