Art. 11.
Risorse finanziarie
1. Per la realizzazione delle attivita' di sostegno e recupero sono
utilizzate le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i
criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di
quelle previste dalla legge finanziaria per i processi di
riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente
destinate allo scopo.
2. Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell'obiettivo
convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i
Programmi operativi nazionali (PON).