Art. 2.
Attivita' di recupero
1. Le attivita' di recupero costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione
scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla
base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti
e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di
istituto.
3. Nelle attivita' di recupero rientrano gli interventi di sostegno
che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico
e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a
cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate
alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si
concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali
si registri nella scuola un piu' elevato numero di valutazioni
insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva
degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone
altresi' periodicamente notizia alle famiglie.
5. Le attivita' di recupero, realizzate per gli studenti che
riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro
per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio
di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono
finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali
studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli
interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia,
individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano
degli interventi. Esse determinano altresi' le modalita' di
organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli
didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti
dagli studenti, criteri di valutazione, nonche' modalita' di
comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del
numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a
ciascuno di essi, si avra' cura di commisurarne la definizione in
modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa
natura dei relativi fabbisogni, nonche' all'articolazione dei moduli
prescelti ed alla disponibilita' delle risorse.
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli
interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.
4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attivita' sono
effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui
risultato si da' puntuale notizia alle famiglie.
8. Nella organizzazione delle attivita' di sostegno e di recupero
puo' essere adottata una articolazione diversa da quella per classe,
che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti
dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni
che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione
delle classi per far fronte sia alle necessita' di sostegno e
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle
eccellenze. Le attivita' cosi' organizzate rientrano nella normale
attivita' didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del
raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente
ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di
studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline,
provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere
attivita' di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi
diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della
disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare
contenuti e metodi dell'attivita' di recupero agli specifici bisogni
formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base delle modalita' organizzative sopra indicate, le
azioni in cui e' articolata l'attivita' di recupero scolastico
dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non
comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui
al comma successivo.
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati
nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal
decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni
scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate
anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessita'
di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre
nell'ambito della medesima attivita' ordinaria, attraverso
approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di
eccellenza.
11. Ulteriori modalita' di supporto potranno essere realizzate
assegnando ad uno o piu' docenti, individuati dal consiglio di
classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella
promozione dello studio individuale (c.d. «sportello»). I docenti
incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario
pomeridiano, secondo le modalita' individuate dal consiglio stesso,
che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un
compenso forfettario.
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche
competenze degli organi collegiali, possono individuare anche
modalita' diverse ed innovative di attivita' di recupero attraverso
la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente
disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni,
con l'esclusione di enti «profit», in relazione agli specifici
bisogni formativi di ciascuno studente.