Art. 3.
Programmazione delle attivita'
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti
delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilita'
didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli
obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai
fini del saldo del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione
dei gruppi di studenti destinatari degli interventi
didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli
didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce altresi' i criteri per
l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti cosi' costituiti.
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle
attivita' di sostegno e di recupero, puo' individuare, sulla base
della complessita' organizzativa, uno o piu' docenti relativamente
alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali
attivita'. Per dette attivita' il relativo compenso e' stabilito
dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto
previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della
scuola, il dirigente scolastico e' tenuto a promuovere e sostenere
gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle
attivita' programmate.