Art. 4.
Scrutini intermedi e relativi adempimenti
1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina
i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di
assicurare omogeneita' nelle procedure e nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a
seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta
formativa della scuola, presentano insufficienze in una o piu'
discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero
delle carenze rilevate. Sara' cura del consiglio di classe procedere
ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e
della natura delle difficolta' rilevate nell'apprendimento delle
varie discipline. Il consiglio di classe terra' conto anche della
possibilita' degli studenti di raggiungere autonomamente gli
obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal
consiglio di classe e' portata a conoscenza delle famiglie degli
studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali
iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative
di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle
verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito
alle famiglie.