Art. 5.
Verifiche intermedie
1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel
corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate
svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto
superamento delle carenze riscontrate. Le modalita' di realizzazione
delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che,
in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli
interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o
scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di
cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza
acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire
ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso
di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di piu' alto
livello.