Art. 6.
Scrutinio finale
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un
giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove
effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di
una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione
dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene
altresi' conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio
intermedio nonche' dell'esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in
una o piu' discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di
classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad
un valutazione della possibilita' dell'alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del
giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni
formativi, a predisporre le attivita' di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli
studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una
valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero
seguiti, nonche' nei confronti degli studenti che presentino
insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non
promozione.