Art. 7.
             Interventi successivi allo scrutinio finale
  1.   In   caso   di   sospensione  del  giudizio  finale,  all'albo
dell'istituto  viene riportata solo la indicazione della «sospensione
del giudizio».
  2.  La  scuola,  subito  dopo  le  operazioni  di scrutinio finale,
comunica  alle  famiglie,  per  iscritto,  le  decisioni  assunte dal
consiglio  di  classe,  indicando  le specifiche carenze rilevate per
ciascuno  studente  dai  docenti  delle  singole  discipline e i voti
proposti  in  sede  di  scrutinio nella disciplina o nelle discipline
nelle   quali   lo  studente  non  abbia  raggiunto  la  sufficienza.
Contestualmente   vengono   comunicati   gli   interventi   didattici
finalizzati  al recupero dei debiti formativi, le modalita' e i tempi
delle  relative verifiche che la scuola e' tenuta a portare a termine
entro la fine dell'anno scolastico.
  3.  Analogamente  a  quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente
art.  4,  ove  i  genitori  o  coloro  che  ne esercitano la relativa
potesta'  non  ritengano  di  avvalersi  delle iniziative di recupero
organizzate  dalla  scuola,  debbono  comunicarlo alla scuola stessa,
fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche
di cui al comma precedente.
  4.  In  materia  di  organizzazione  degli  interventi didattici di
recupero,  valgono  per quanto compatibili, le disposizioni impartite
all'art. 2.