Art. 7.
Interventi successivi allo scrutinio finale
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo
dell'istituto viene riportata solo la indicazione della «sospensione
del giudizio».
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale,
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal
consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per
ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalita' e i tempi
delle relative verifiche che la scuola e' tenuta a portare a termine
entro la fine dell'anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente
art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa
potesta' non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero
organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa,
fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche
di cui al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di
recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite
all'art. 2.