Art. 8.
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze
organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le
relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo
entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le
suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la
data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di
classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e
condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza
di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono
con le medesime modalita' di cui al precedente art. 5, comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto
dell'attivita' di recupero che si connota per il carattere
personalizzato degli interventi, la novita' dell'approccio didattico
e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono
l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto
dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso
dell'attivita' di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate
secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito
positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della
classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di
giudizio di cui al comma i del precedente articolo, vengono
pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le
discipline con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo
del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo
dell'istituto con la sola indicazione «non ammesso».
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una
valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale
al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di
classe procede altresi' all'attribuzione del punteggio di credito
scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al decreto
ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonche' alla
integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe
nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle
operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di
verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in
via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai
componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra
sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza,
e' assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato
fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico e' conferito
apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.
In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe da' luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina
secondo la normativa vigente.