Art. 9.
Studenti dell'ultimo anno
1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno
scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai
debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti
dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o
del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o piu'
discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno
e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al
fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire
una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di
ammissione all'esame di Stato.