Art. 2.
  L'elenco  degli  istituti  puo'  essere  integrato e/o modificato a
seguito  di  atti  regionali  di  modifica  dell'individuazione degli
istituti  depositari, assunti previo parere conforme della Conferenza
unificata.
    Roma, 28 dicembre 2007
                                                 Il Ministro: Rutelli