IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                           PER LA FAMIGLIA
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  l'art.  1,  comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
adottato  d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro   e  delle  politiche  sociali,  siano  definiti  criteri  per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di
protezione  sociale  tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate;
  Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas, di seguito Autorita', stabilisce e aggiorna la
tariffa  base,  i  parametri  e gli altri elementi di riferimento per
determinare  le  tariffe elettriche, nonche' le modalita' di recupero
dei  costi  eventualmente  sostenuti nell'interesse generale al fine,
tra  l'altro,  di  realizzare  gli  obiettivi  generali  di carattere
sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa
conguaglio  per il settore elettrico, ente pubblico non economico che
svolge  la  sua  attivita'  nel  settore energetico con competenze in
materia  di  riscossione,  di gestione e di erogazione di prestazioni
patrimoniali imposte dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
e  dalle  altre  amministrazioni  competenti al fine, tra l'altro, di
coprire gli oneri generali di sistema;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445   concernente   «Disposizioni   legislative  in  materia  di
documentazione  amministrativa. (Testo A).» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
31 ottobre   2002,   recante  criteri  generali  integrativi  per  la
definizione  delle  tariffe  dell'elettricita'  e  del  gas, il quale
prevede  che  l'Autorita' definisca le modalita' di imputazione degli
oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare
il  costo  complessivo  dell'intervento e di rispettare condizioni di
neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge
17  aprile  2003,  n. 83 ed in particolare l'art. 2, comma 5, secondo
cui,  al  fine  di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
energetico  nazionale,  previo  parere  delle  competenti Commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita
l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  possono  essere
individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed
in  particolare  l'art.  3, comma 5, che prevede che gli Stati membri
adottino   «misure   adeguate   per  tutelare  i  clienti  finali  ed
assicurino,   in  particolare  ai  clienti  vulnerabili,  un'adeguata
protezione,  comprese  misure  atte  a  permettere  loro  di  evitare
l'interruzione delle forniture»;
  Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n. 239 di riordino del settore
energetico,  nonche'  di  delega  al  Governo  per il riassetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia  che  prevede tra gli
obiettivi  generali di politica energetica, in particolare, la tutela
degli  utenti-consumatori,  con particolare riferimento alle famiglie
che versano in condizioni economiche disagiate;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73, recante misure
urgenti  per  l'attuazione  di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione    dei    mercati    dell'energia   convertito   con
modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale e'
stata  introdotta  la disciplina in materia di definizione di criteri
unificati  di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  maggio  2000,  n.  130  recante
disposizioni  correttive  ed  integrative  del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  109, in materia di criteri unificati di valutazione
della  situazione  economica  dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 ove, all'art. 4, e' definita la famiglia anagrafica, intendendosi
per  tale  un  insieme  di  persone  legate da vincoli di matrimonio,
parentela,  affinita',  adozione,  tutela  o  da  vincoli  affettivi,
conviventi nella medesima residenza;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
convertito  con  la  legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le
originarie  attribuzioni  del  Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  in  materia  di politiche sociali e assistenza, spettano al
Ministro della solidarieta' sociale;
  Visto  l'art.  1,  comma 19, lettera e) del decreto-legge 18 maggio
2006,  n.  181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base
al  quale  le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,   in  materia  di  politiche  per  la  famiglia  sono  state
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
giugno  2006  con  il  quale,  in particolare, sono state delegate al
Ministro delle politiche per la famiglia le iniziative necessarie per
la  programmazione,  l'indirizzo,  il coordinamento e il monitoraggio
delle misure di sostegno alla famiglia;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare  l'art.  1,  commi 362,  363,  364  e  365;  con  cui  e'
costituito  un  Fondo  da  utilizzare,  tra  l'altro,  a copertura di
interventi  di  riduzione  dei  costi  della  fornitura  energetica a
finalita' sociali;
  Visti  i  documenti  di  consultazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  sulla «Revisione del sistema tariffario per le
utenze  domestiche  in bassa tensione a partire dall'1° luglio 2007»,
pubblicati in data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 13 giugno 2007, n. 135/2007, concernente tariffe per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata
ai  clienti  finali  domestici  connessi  in bassa tensione in vigore
dall'1° luglio 2007»;
  Considerato  che,  ai  fini  dell'individuazione  della  fascia  di
clienti  finali  in  condizioni  di disagio economico da ammettere ad
agevolazione,  sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per
la  fornitura  di  energia  elettrica,  e'  opportuno  utilizzare  un
indicatore  che  definisca  criteri  unificati  di  valutazione della
situazione economica del relativo nucleo familiare;
  Considerato  che  l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente,
ISEE,   di   cui  al  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,
rappresenta  uno  strumento  ampliamente  utilizzato  sul  territorio
nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;
  Considerato  che  i  Comuni sono titolari delle competenze relative
alla  gestione  della  procedura  di  accesso a prestazioni sociali e
assistenziali;
  Considerato   che,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   del   28   dicembre  2000,  n.  445,  chiunque  rilascia
dichiarazioni  mendaci,  forma  atti  falsi  o ne fa uso e' punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
  Ritenuto  che la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da
parte  degli  Stati  membri  di  misure di tutela a favore di clienti
vulnerabili,  tra  i  quali  e'  opportuno  ricomprendere  non solo i
clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche quelli
in  gravi  condizioni  di  salute  che  necessitano  dell'utilizzo di
apparecchiature  medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza
in vita e alimentate ad energia elettrica;
  Ritenuto  necessario  introdurre,  nell'ambito  della revisione dei
meccanismi  tariffari per l'utenza domestica, misure di compensazione
per  la tutela dei clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite
una  componente  tariffaria  a carico di tutti gli utenti del sistema
elettrico,   prevedendo  anche  la  modulazione  delle  componenti  a
copertura degli oneri di sistema;
  Ritenuto  opportuno  introdurre  il  nuovo  sistema  di  protezione
sociale   a   decorrere   dal   1° gennaio  2008  e,  in  ogni  caso,
contestualmente  alla revisione del sistema tariffario applicato alla
generalita'  dell'utenza, prevedendo altresi' meccanismi periodici di
monitoraggio   dell'efficacia   dell'applicazione   delle  misure  di
compensazione di cui al presente decreto;
  Ritenuto   opportuno  prevedere  la  possibilita'  di  cumulare  le
agevolazioni  per  i clienti domestici che, versando in condizioni di
disagio  economico,  si  trovano  anche in gravi condizioni di salute
tali  da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
necessarie  per  la  loro  esistenza  in vita e alimentate ad energia
elettrica;
  Ritenuto  opportuno  che la compensazione della spesa sostenuta per
la  fornitura  di energia elettrica sia riconosciuta in ragione di un
livello  di  potenza  impegnata  e  di  consumo  di energia elettrica
coerente  con il numero di componenti della famiglia anagrafica e con
le ordinarie apparecchiature di uso domestico;
  Ritenuto  necessario  che, per il riconoscimento delle agevolazioni
ai clienti finali domestici che versano in gravi condizioni di salute
tali  da  richiedere  l'uso  di  apparecchiature  medico terapeutiche
necessarie  per  la  loro  esistenza  in vita e alimentate ad energia
elettrica,  siano  previsti livelli di potenza impegnata e livelli di
consumi  di  energia  elettrica  compatibili  con  le tipologie delle
suddette apparecchiature;
  Ritenuto  opportuno  che le procedure per l'accesso e l'attivazione
del  meccanismo  di  compensazione  di  cui al presente provvedimento
facciano  riferimento  ai  comuni,  in  considerazione della gestione
sinergica dei meccanismi di agevolazione che gia' svolgono, anche con
riferimento alle agevolazioni del settore gas ad essi gia' affidate;
  Ritenuto  di  utilizzare le disponibilita' finanziarie del Fondo di
cui  alla  legge  27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362, per la
copertura  degli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni per le
procedure  le  attivita'  di  gestione  delle  procedure di accesso e
attivazione  del  meccanismo  di  compensazione  tariffaria di cui al
presente decreto;
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  dell'uniformita' del riconoscimento
delle agevolazioni individuare una soglia unica, a livello nazionale,
del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente;
  Visto il parere favorevole dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  reso  con  deliberazione  15  ottobre 2007, n. 262, ai sensi
dell'art.  2,  comma  2, del decreto legge n. 25 del 2003, convertito
nella legge n. 83 del 2003;
  Visto   il  parere  favorevole  della  Conferenza  unificata  Stato
regioni,  citta'  e  autonomie  locali  espresso  nella seduta del 30
ottobre 2007;
  Acquisiti   i  pareri  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
rilasciati  in  data  29  novembre 2007, 5 dicembre 2007 e 6 dicembre
2007 ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83, e tenuto conto delle
osservazioni formulate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle
compensazioni  della  spesa  sostenuta  per  la  fornitura di energia
elettrica  per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi
dell'art.  1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche'
per  i  clienti  domestici  in  grave  condizione  di salute, tale da
richiedere    l'utilizzo   di   apparecchiature   medico-terapeutiche
necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
  2.  Nell'ambito  della  revisione dell'ordinamento tariffario per i
clienti  domestici  del  settore elettrico, l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta
per  la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al
comma 1, in modo che la stessa:
    a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
    b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
    c) promuova un uso efficiente delle risorse.
  3.  La  compensazione  di  cui  al  comma 1 e' applicata alla spesa
complessiva  sostenuta,  comprensiva  della quota fissa e delle quote
variabili  relative  ai  consumi  di  energia  elettrica,  incluse le
componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.
  4.  Gli  oneri  derivanti dalla compensazione della spesa di cui al
presente  decreto  sono  inclusi  tra gli oneri generali afferenti al
sistema  elettrico.  Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas istituisce una apposita componente
tariffaria applicata alla generalita' dell'utenza, che alimentera' un
conto  gestito  dalla  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore Elettrico,
secondo   gli   indirizzi  della  medesima  Autorita',  ai  fini  del
conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai
clienti di cui al comma 1.