Art. 2.
          Criteri di compensazione per i clienti domestici
                 in condizioni di disagio economico
  1.   Nell'ambito   della   revisione  del  sistema  tariffario,  la
compensazione  della  spesa  sostenuta  per  la  fornitura di energia
elettrica  e'  riconosciuta  ai  clienti  domestici  in condizioni di
effettivo  disagio  economico,  in  forma  parametrata  al  numero di
componenti  la  famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di
consumo  di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con
l'alimentazione  delle  ordinarie  apparecchiature  elettriche di uso
domestico,  in  modo  tale  da  produrre  una  riduzione  della spesa
dell'utente medio indicativamente del 20%.
  2.  L'Autorita'  provvede  a  definire  le  modalita'  applicative,
secondo  criteri  di  equita' e di graduale superamento degli effetti
dei  meccanismi  redistributivi  attualmente  esistenti, mitigando le
conseguenze   economiche   sulle   categorie  di  clienti  domestici,
negativamente interessati dalla manovra.
  3.  Ai  fini  dell'individuazione  dei  clienti  in  condizioni  di
effettivo   disagio   economico,   e'   utilizzato  come  riferimento
l'Indicatore  di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni
e integrazioni.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente
alla  revisione  del  sistema  tariffario  applicato alla generalita'
dell'utenza,  hanno  diritto alla compensazione della spesa sostenuta
per  la  fornitura  di energia elettrica i clienti domestici con ISEE
fino a 7.500 euro.