Art. 2. Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico 1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e' riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%. 2. L'Autorita' provvede a definire le modalita' applicative, secondo criteri di equita' e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra. 3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, e' utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalita' dell'utenza, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.