Art. 4.
             Gestione dell'ammissione alla compensazione
          della spesa per la fornitura di energia elettrica
  1.  Il  cliente  in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3,
per  avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al
comune  di  residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni
di  disagio  economico, e' riferita alle forniture di energia per una
sola  abitazione  di  residenza dei componenti il nucleo familiare in
possesso dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.
  2.  Il  comune,  anche  attraverso  supporto  informatico, valuta e
ammette  le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello
di  ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia
compreso  nel  limite  indicato  all'art.  2,  comma  4 ovvero previa
presentazione  del  certificato  rilasciato  dalla  Azienda sanitaria
locale  di  appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di
uno  dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo
delle  apparecchiature  medico  terapeutiche  necessarie  per la loro
esistenza  in  vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art.
3, comma 1.
  3.  In  caso  di  esito  positivo della procedura di ammissione, il
comune  rilascia  al  cliente  di  cui al comma 1, un certificato che
riconosce la titolarita' a godere della compensazione e comunicano al
soggetto  competente,  individuato ai sensi del comma 5, gli elementi
informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
  4.  Ai  fini  della  valutazione  e dell'ammissione delle richieste
formulate  ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in
via  diretta,  fatte salve le facolta' previste dalle disposizioni di
cui  al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  5.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, con proprio
provvedimento  da  adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individua:
    a)  il  soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il
certificato  nonche'  gli elementi informativi di cui al comma 3, e a
gestire ed erogare la compensazione;
    b)  le  modalita' con cui la medesima compensazione e' trasferita
ai clienti finali.
  6.  L'impresa  di  distribuzione  di  energia elettrica e' tenuta a
verificare  che  il  cliente  agevolato  connesso  alla  propria rete
risulti  effettivamente  titolare  della  potenza elettrica impegnata
oggetto  di  compensazione  e  che  le  utenze  cui si riferiscono le
apparecchiature  di  cui  all'art.  3,  comma  1  siano incluse negli
elenchi  di  cui  la  medesima  impresa e' in possesso, anche ai fini
dell'attuazione  delle procedure di distacco programmato, fatta salva
l'adozione  di  apposite  misure  del Ministero della salute, ai fini
della  individuazione  delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma
1.
  7.  Il  cliente  di  cui  al  comma  1  e'  tenuto a comunicare con
tempestivita'  all'impresa  fornitrice  di energia elettrica il venir
meno delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto
e la relativa decorrenza.