Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto. 2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilita' del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. L 'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarieta' sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative. 4. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2007 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero Il Ministro per le politiche della famiglia Bindi Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, Registro n. 1, foglio n. 87