Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Nell'ambito  della revisione del vigente ordinamento tariffario
elettrico  dei clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas puo' prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita',
per  un  periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni
tariffarie di cui al presente decreto.
  2.  I  maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle
attivita'  di  cui  all'art.  4,  commi da  1  a 4, trovano copertura
finanziaria nelle disponibilita' del Fondo, di cui al comma 362 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  L  'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas monitora gli
effetti  delle  disposizioni  tariffarie del presente decreto dandone
comunicazione,  con  cadenza  annuale,  ai  Ministeri  dello sviluppo
economico,  dell'economia  e  delle  finanze,  della famiglia e della
solidarieta'   sociale   al   fine   dell'adozione   di  disposizioni
modificative ed integrative.
  4.  Il  presente  decreto e' inviato alla registrazione della Corte
dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2007
                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa
               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero
             Il Ministro per le politiche della famiglia
                                Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
Registro n. 1, foglio n. 87