Art. 3.

                            D i v i e t i
  1.  Fatte  salve  le  misure  fitosanitarie previste a riguardo dal
decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e' vietato introdurre nel
territorio  della  Repubblica  italiana  piante  arboree sensibili ad
Anoplophora chinensis, anche nanizzate, originarie di paesi terzi non
europei,  destinate  ad  essere  utilizzate  dal  proprietario  o dal
ricevente a fini non industriali ne' agricoli ne' commerciali.
  2.  Le  strutture  regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 214, provvedono a dare la
massima  informazione  possibile  ai passeggeri del divieto di cui al
comma  1  ed  effettuano  controlli  a campione nei punti di ingresso
comunitari per verificarne il rispetto.