Art. 3. D i v i e t i 1. Fatte salve le misure fitosanitarie previste a riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e' vietato introdurre nel territorio della Repubblica italiana piante arboree sensibili ad Anoplophora chinensis, anche nanizzate, originarie di paesi terzi non europei, destinate ad essere utilizzate dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali ne' agricoli ne' commerciali. 2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, provvedono a dare la massima informazione possibile ai passeggeri del divieto di cui al comma 1 ed effettuano controlli a campione nei punti di ingresso comunitari per verificarne il rispetto.