Art. 8.

               Disposizioni per le aziende vivaistiche
  1.  Le  aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante
sensibili all'interno della zona infestata, della zona insediamento e
della  zona  cuscinetto  sono oggetto di specifici controlli da parte
della  struttura  regionale  individuata  per  le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio
ed hanno l'obbligo di:
    a) tenere un elenco aggiornato delle piante sensibili presenti in
azienda e relativa mappa;
    b) eseguire   sulle   piante  sensibili  trattamenti  insetticidi
secondo  le indicazioni fornite dalla struttura regionale individuata
per  le  finalita'  di  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, competente per territorio.