Art. 8. Disposizioni per le aziende vivaistiche 1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante sensibili all'interno della zona infestata, della zona insediamento e della zona cuscinetto sono oggetto di specifici controlli da parte della struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio ed hanno l'obbligo di: a) tenere un elenco aggiornato delle piante sensibili presenti in azienda e relativa mappa; b) eseguire sulle piante sensibili trattamenti insetticidi secondo le indicazioni fornite dalla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.