Art. 5. Pluriefficacia della comunicazione 1. Le comunicazioni inviate con le modalita' di cui al precedente art. 4 sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonche' del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).