Art. 5.
                 Pluriefficacia della comunicazione
  1.  Le  comunicazioni inviate con le modalita' di cui al precedente
art.  4  sono  valide  ai  fini  dell'assolvimento  degli obblighi di
comunicazione   nei  confronti  degli  Enti  previdenziali,  previsti
dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  nonche'  del  Servizio  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante (SASN).