IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,  recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma
dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Vista  la  legge  10 agosto  2000, n. 251 recante «Disciplina delle
professioni     sanitarie,    infermieristiche,    tecniche,    della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica»;
  Visto  in  particolare  l'art. 6, comma 2 della citata legge n. 251
del  2000  che  prevede  la definizione della disciplina concorsuale,
riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati
al  termine  di  corsi  universitari,  per  l'accesso  ad  una  nuova
qualifica  unica  di  dirigente  del  ruolo  sanitario, alla quale si
accede  con  requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla
dirigenza  del  Servizio  sanitario  nazionale di cui all'art. 26 del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  6, comma 1, lettera d) della legge 1° febbraio 2006,
n.  43,  recante  «Disposizioni  in  materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali»,  che  individua  i  requisiti del personale dirigente
appartenente alle suddette professioni;
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione»;
  Visto  l'accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  del  15 novembre 2007, tra il Governo, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, concernente la
disciplina   l'accesso   alla  qualifica  unica  di  dirigente  delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,     tecniche    della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica;
  Sulla proposta del Ministro della salute;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  15 novembre  2007,  citato  in
premessa,  di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del
presente  decreto  concernente,  la  disciplina  per  l'accesso  alla
qualifica    unica   di   dirigente   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche,  tecniche, della riabilitazione della prevenzione e
della professione di ostetrica.